In Italia l'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali (art. 3 D.Lgs. 66/2003). La durata media, straordinari compresi, non può superare 48 ore a settimana su un periodo fino a 4 mesi. Ogni 24 ore spettano 11 ore di riposo consecutivo, oltre 6 ore di lavoro spetta una pausa e ogni 7 giorni un riposo di 24 ore che si somma alle 11 ore del riposo giornaliero.
Molti numeri concreti (la durata della pausa, l'orario contrattuale di 38 o 36 ore, il periodo su cui fare la media) li fissa il contratto collettivo. Qui trovi le regole di legge articolo per articolo e, per ogni regola, che cosa può cambiare il tuo CCNL.
Le regole in una tabella
| Regola | Che cosa dice la legge | Che cosa può fare il CCNL | Articolo |
|---|---|---|---|
| Orario normale | 40 ore a settimana | fissare un orario più corto e una media fino a un anno | art. 3 |
| Durata massima | media di 48 ore ogni 7 giorni, straordinari compresi, su massimo 4 mesi | fissare il massimo settimanale; portare il periodo a 6 o 12 mesi | art. 4 |
| Riposo giornaliero | 11 ore consecutive ogni 24 ore | derogare con contratto nazionale | art. 7 |
| Pausa | oltre 6 ore di lavoro; senza CCNL almeno 10 minuti | fissare durata e modalità | art. 8 |
| Riposo settimanale | 24 ore ogni 7 giorni, di regola la domenica, più le 11 ore; media su 14 giorni | prevedere regole diverse | art. 9 |
| Lavoro notturno | massimo 8 ore in media nelle 24 ore | allargare il periodo della media; fissare riduzioni e indennità | art. 13 |
Il decreto vale per tutti i settori pubblici e privati, con eccezioni per gente di mare, personale di volo, lavoratori mobili e alcune attività di scuola, polizia, forze armate e vigilanza privata (art. 2).
Che cosa conta come orario di lavoro
Per la legge l'orario di lavoro è qualsiasi periodo in cui sei al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della tua attività. Tutto il resto è periodo di riposo (art. 1, comma 2, lett. a e b).
La pausa di norma non è orario di lavoro. L'art. 8, comma 3 rinvia, salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, al regio decreto 1955 del 1923, secondo cui non si considerano lavoro effettivo "i riposi intermedi" presi dentro o fuori dall'azienda. Per questo nel calcolatore la pausa si inserisce e si sottrae dalle ore: "Inserisci la pausa: non è orario di lavoro. La durata la stabilisce il tuo CCNL; senza CCNL almeno 10 minuti quando la giornata supera le 6 ore."
Orario normale: 40 ore, o meno con il CCNL
"L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali" (art. 3, comma 1). Il contratto collettivo può stabilire una durata minore, per esempio 38 o 36 ore, e calcolare l'orario normale come media su un periodo non superiore all'anno (comma 2). Le ore oltre l'orario normale sono lavoro straordinario: definizione, limite di 250 ore e maggiorazione sono spiegati nella guida sul lavoro straordinario.
| Orario settimanale | Su 5 giorni | Su 6 giorni |
|---|---|---|
| 40 ore | 8:00 al giorno | 6:40 al giorno |
| 38 ore | 7:36 al giorno | 6:20 al giorno |
| 36 ore | 7:12 al giorno | 6:00 al giorno |
La legge non dice su quanti giorni distribuire le ore: la distribuzione la decidono il contratto e l'organizzazione aziendale.
Durata massima: 48 ore di media
Il contratto collettivo fissa la durata massima settimanale. In ogni caso "la durata media dell'orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario" (art. 4, comma 2). La media si calcola su massimo 4 mesi; il CCNL può portare il periodo a 6 o a 12 mesi per ragioni obiettive, tecniche o organizzative. Ferie e malattia non entrano nella media (art. 6, comma 1).
Una settimana di 52 ore è quindi possibile se le altre del periodo la compensano. Il calcolatore fa la media sui giorni mostrati, fino a un mese, e quando supera 48 ore mostra "Media settimanale oltre 48 ore (D.Lgs. 66/2003, art. 4)".
Orario massimo giornaliero: 13 ore
La legge non scrive un massimo giornaliero. Lo ricavi dal riposo: se ogni 24 ore spettano 11 ore consecutive di riposo, restano al massimo 13 ore tra inizio e fine della giornata, pause comprese. È aritmetica, non un articolo; la stessa conclusione si legge nella sintesi del Ministero del Lavoro. Con 13 ore di presenza e un'ora di pausa le ore di lavoro sono 12, e la settimana deve comunque restare nella media di 48 ore.
Riposo giornaliero: 11 ore consecutive
"Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore" (art. 7). Il riposo va fruito in modo consecutivo, salvo le attività con lavoro frazionato durante la giornata o con regimi di reperibilità. Il contratto collettivo nazionale può derogare (art. 17, comma 1).
Esempio dal calcolatore: lunedì dalle 14:00 alle 23:00, martedì dalle 7:00 alle 15:00. Tra la fine del primo turno e l'inizio del secondo passano 8 ore e il calcolatore avvisa: "Solo 8 h di riposo dall'ultimo turno; la regola ne prevede 11 ore." Per arrivare a 11 ore, il turno di martedì dovrebbe iniziare alle 10:00.
Pausa: oltre 6 ore, durata dal CCNL
Quando l'orario giornaliero "ecceda il limite di sei ore" spetta una pausa, con modalità e durata stabilite dai contratti collettivi (art. 8, comma 1). Solo in mancanza di una disciplina collettiva la legge fissa un minimo: una pausa, anche sul posto di lavoro, di almeno 10 minuti (comma 2).
Tre conseguenze pratiche:
- 6 ore esatte non bastano: la legge dice "ecceda". Dalle 8:00 alle 14:00 senza pausa il calcolatore non segnala nulla; dalle 8:00 alle 14:30 sì, perché le ore sono 6:30.
- La pausa pranzo obbligatoria di un'ora non è di legge. La legge chiede una pausa oltre 6 ore; se debba durare 30 minuti, un'ora o 10 minuti lo dice il CCNL, e solo senza CCNL valgono i 10 minuti.
- Retribuita o no: salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, i riposi intermedi non sono lavoro effettivo (comma 3).
Nell'esempio dalle 8:00 alle 14:30 senza pausa, il calcolatore mostra "Nessuna pausa di 10 minuti oltre 6 ore (D.Lgs. 66/2003, art. 8)" con il testo "Pausa di 0 min dopo più di 6 ore di lavoro. La pausa la stabilisce il tuo CCNL; senza CCNL è di almeno 10 minuti." È un avviso informativo: se il tuo CCNL prevede una pausa diversa, vale quella.
Riposo settimanale: 24 ore più 11, cioè 35
"Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero" (art. 9, comma 1). Sommando le 24 ore alle 11 del riposo giornaliero si arriva a 35 ore consecutive. Il periodo si calcola come media su massimo 14 giorni, e il comma 2 prevede eccezioni, per esempio per il lavoro a turni quando cambi turno o squadra e per le attività con lavoro frazionato nella giornata.
Esempio: da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 17:00 con un'ora di pausa, più la domenica dalle 8:00 alle 12:00. Sono 52 ore e il riposo più lungo della settimana va dal sabato alle 17:00 alla domenica alle 8:00. Il calcolatore mostra due avvisi: la media oltre 48 ore e "Il riposo più lungo di questa settimana è di 15 h. La legge prevede 24 ore a settimana in aggiunta alle 11 ore di riposo giornaliero, 35 ore in tutto, come media su 14 giorni."
Riposo compensativo
Il riposo compensativo è il riposo che recupera un riposo non goduto o ore lavorate in più. Il decreto lo nomina in due casi:
- per lo straordinario: i contratti collettivi possono consentire riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione (art. 5, comma 5), e le ore così compensate non contano nella media di 48 ore (art. 6, comma 2);
- per le deroghe: quando un contratto o un decreto deroga a riposi, pause o lavoro notturno, la deroga è ammessa a condizione che il lavoratore abbia periodi equivalenti di riposo compensativo (art. 17, comma 4).
Quante ore di riposo spettano per ogni ora in più non lo dice la legge: lo fissa il CCNL. Le ferie sono un'altra cosa: almeno quattro settimane l'anno, che non si possono sostituire con un'indennità se non quando il rapporto finisce (art. 10).
Lavoro notturno
Il periodo notturno è un periodo di almeno sette ore consecutive che comprende l'intervallo tra mezzanotte e le 5 del mattino (art. 1, comma 2, lett. d). È lavoratore notturno chi in quel periodo svolge almeno tre ore del lavoro giornaliero in modo normale, oppure, senza una disciplina collettiva, chi svolge per almeno tre ore lavoro notturno per almeno 80 giorni lavorativi l'anno, in proporzione nel part time (lett. e).
Per i lavoratori notturni l'orario non può superare 8 ore in media nelle 24 ore; i contratti collettivi, anche aziendali, possono fissare un periodo di riferimento più ampio per la media (art. 13, comma 1). Riduzioni di orario e indennità per il lavoro notturno sono affidate alla contrattazione collettiva (comma 2): non esiste una maggiorazione notturna di legge. Il calcolatore somma correttamente i turni dopo mezzanotte, ma non calcola la media notturna né maggiorazioni notturne.
Chi decide da sé il proprio orario
Gli articoli su orario normale, durata massima, straordinario, riposo giornaliero, pause e lavoro notturno non si applicano quando la durata dell'orario non è misurata o predeterminata o può essere determinata dal lavoratore stesso, in particolare per dirigenti e personale con potere di decisione autonomo (art. 17, comma 5). Il riposo settimanale dell'art. 9 resta.
Come controllare la tua settimana
Inserisci entrata, uscita e pausa di ogni giorno. Con la regola "Italia (D.Lgs. 66/2003)" il calcolatore controlla la pausa oltre 6 ore, la media di 48 ore nei giorni mostrati, le 35 ore di riposo settimanale e le 11 ore tra un turno e l'altro; nel campo "Ore da contratto a settimana" metti l'orario del tuo contratto, 40:00 se non ne hai uno più corto.
Per sommare ore e minuti a mano c'è il calcolo ore e minuti; per un mese da firmare, il foglio presenze. Le ore oltre il contratto, con la maggiorazione del tuo CCNL, le calcoli nel calcolo straordinari; i giorni lavorativi e le festività dell'anno sono nella guida sui giorni lavorativi 2026.
Questo è un calcolo, non una consulenza legale. Le regole sono quelle del D.Lgs. 66/2003 nel testo vigente letto su Normattiva il 9 ottobre 2026; il tuo CCNL può prevedere regole diverse dove la legge lo consente.
Domande frequenti
Quante ore si possono lavorare in una settimana?
L'orario normale è di 40 ore. Con gli straordinari la media non può superare 48 ore ogni 7 giorni, calcolata su un periodo fino a 4 mesi (6 o 12 se lo prevede il CCNL). Una singola settimana può superare 48 ore se la media resta entro il limite.
Qual è l'orario massimo giornaliero?
La legge non fissa un massimo giornaliero. Dalle 11 ore di riposo ogni 24 ore deriva un limite di fatto di 13 ore tra inizio e fine della giornata, pause comprese. Il CCNL può prevedere limiti più bassi.
La pausa pranzo è obbligatoria?
Oltre 6 ore di lavoro spetta una pausa. Durata e modalità le stabilisce il CCNL; senza CCNL la pausa è di almeno 10 minuti. Una pausa pranzo di un'ora non è un obbligo di legge.
La pausa è retribuita?
Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, i riposi intermedi non sono lavoro effettivo e quindi non sono orario di lavoro (art. 8, comma 3, con il regio decreto 1955 del 1923).
Quanto dura il riposo settimanale?
Almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola la domenica, da sommare alle 11 ore di riposo giornaliero: 35 ore in tutto. Si calcola come media su un periodo fino a 14 giorni.
Che cos'è il riposo compensativo?
È il riposo che recupera ore lavorate in più o un riposo non goduto. Lo prevedono i contratti collettivi per lo straordinario, in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione, e la legge lo richiede quando un contratto deroga a riposi, pause o lavoro notturno.
Un CCNL può fissare 36 ore settimanali?
Sì. L'art. 3 consente ai contratti collettivi una durata minore di 40 ore. Come vengono pagate le ore tra l'orario contrattuale e le 40 lo decide il CCNL.